mercoledì 4 marzo 2026

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA udienza del 27.06.2013 Sentenza

 


                       CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, nell'udienza del 27.06.2013, composta dai Signori Magistrati:

  1. Dott. Fabrizia Francabandera – Presidente

  2. Dott. Aldo Manfredi – Consigliere relatore

  3. Dott. Gabriella Tascone – Consigliere

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Ettore Picardi , ha pronunciato la seguente SENTENZA.


OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Appello avverso la sentenza in data 12.04.2011 del GUP del Tribunale di Chieti, relativa all'imputazione di cui all'art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta per distrazione).

Soggetti interessati:

  • QUATTROCCHI DOMINIQUE, nato il 7.03.61 in Francia, residente a Pescara.

  • Caio.

  • Difesi dall'Avv. Federico Di Giovanni del foro di Pescara.


SINTESI DEI FATTI

Secondo l'accusa originaria, Quattrocchi Dominique (quale amministratore e poi liquidatore della Cearpes soc coop) e il sig. Pompinetti avrebbero distratto il patrimonio immobiliare della società tramite un contratto di affitto di azienda in favore della Lilium soc coop. Il GUP di primo grado aveva ritenuto tale atto pregiudizievole per i creditori, condannando gli imputati alla pena di anni due di reclusione.+2


MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte d'Appello ha accolto i motivi del ricorso, osservando che:

  • Continuità assistenziale: L'attività della Cearpes (cura di minori con gravi malattie mentali) non tollerava interruzioni senza pregiudicare i pazienti; il trasferimento d'azienda serviva a non interrompere il servizio.

    Assenza di dolo: La decisione è stata presa per salvaguardare il patrimonio professionale e non per dismettere indebitamente i beni.
  • Vantaggio per la procedura: Il contratto, di durata limitata (tre anni), ha favorito la successiva cessione dell'azienda a terzi da parte dei commissari, con vantaggio per la liquidazione.

  • Congruità: Le clausole di compensazione del canone con l'accollo dei debiti verso i lavoratori e le spese di manutenzione sono state ritenute legittime e non anomale.


DISPOSITIVO (P.Q.M.)

Visto l'art. 599 c.p.p., in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Chieti del 12.04.2011:

ASSOLVE

QUATTROCCHI DOMINIQUE e  Caio dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

L'Aquila, 27 giugno 2013.

Il Presidente: Dott. Fabrizia Francabandera Il Consigliere estensore: Dott. Aldo Manfredi

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